Internal dealing
Sintesi delle disposizioni normative
In base alle citate disposizioni sono tenuti alle comunicazioni:
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a) i soggetti rilevanti ed in particolare:
1. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo o direzione e i dirigenti che hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;
2. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, controllo o direzione e i dirigenti che hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future delle società controllate, dirette e indirette, il cui valore contabile della partecipazione rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente stesso come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
3. chiunque altro che detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato;
4. ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.
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b) le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti così come definite dall'art. 152 sexies Regolamento Emittenti Consob.
Sono oggetto di comunicazione le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di:
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1. azioni dell'emittente;
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2. strumenti finanziari collegati alle azioni dell'emittente così come definiti dall'art. 152 sexies RE; il cui importo complessivo raggiunga i 5.000,00 euro entro la fine dell'anno.
Le nuove disposizioni prevedono che l'emittente debba individuare il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni (il "Preposto"). Le operazioni compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone a loro strettamente legate devono essere comunicate alla Consob, all'emittente ed al pubblico entro i termini stabiliti dall'art. 152 octies Regolamento Emittenti Consob.
I soggetti rilevanti possono assolvere detti obblighi per il tramite dell'emittente quotato inoltrando al Preposto le comunicazioni delle operazioni compiute. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di comunicazione, i soggetti rilevanti e le persone ad essi strettamente legate saranno soggetti alle sanzioni statuite dall'art. 193, comma 1-bis del testo Unico della Finanza.
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